È dovere del dipendente pubblico (art. 7 del Codice di comportamento) segnalare illeciti di interesse generale (non di interesse individuale) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge 179/2017.
L’ Opera Pia “S. Genchi Collotti” favorisce ed incentiva le segnalazioni anche da parte di persone esterne all’organizzazione. Pertanto la procedura in essere, per quanto compatibile, si applica anche ai cittadini/utenti ed alla società civile.
È importante che le segnalazioni siano circostanziate e verificabili. La disciplina del whistleblowing si applica oltre che ai dipendenti pubblici, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale (RPCT), qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera Anac n.840/2018 e dai Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT, può disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Autorità giudiziaria, l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza.
Modalità di segnalazione
Per la segnalazione possono essere utilizzati:
– il modello di segnalazione la cui trasmissione può avvenire con le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo mail dell’Ente ipab.genchicollotti@gmail.com o all’indirizzo mail di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) whistleblowing@anticorruzione.it
- tramite il servizio postale, posta interna o consegnata direttamente a mano. Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che sia inviata/consegnata una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale” indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, Segr. Parlapiano Pellegrino – Opera Pia “Genchi Collotti” – Via Maestro Pintorno, 1 – 90015 Cefalù (PA). La busta dovrà contenere: la segnalazione (priva dei dati del/a segnalante), una ulteriore busta chiusa contenente i dati del segnalante.
Tutela del segnalante
La nuova normativa (legge 179/2017) prevede che l’identità del segnalante non possa essere rivelata.
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
È a carico dell’amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Le tutele previste dal suddetto articolo 2 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii e di tutte le forme di accesso civico.